Da aprile 2018 è in vigore l’obbligo – su ogni etichetta o confezione dei prodotti alimentari preimballati – di “indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento” (Art. 3 D.Lgs. 145/2017).
La nuova normativa fa specifico riferimento alle garanzie di “corretta e completa informazione” del consumatore,“rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo” e “tutela della salute”: questi sono i tre obiettivi cardine su cui l’intera normativa si poggia, in perfetta coerenza con il Regolamento UE 1169/11.
Notevole anche il regime di controlli, con competenze affidate aIl’ ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) e sanzioni severe fino ad un massimo di 15.000 €.
L’etichetta si conferma quindi come strumento informativo primario a piena garanzia del consumatore finale e come nucleo di supporto per le verifiche integrate delle autorità preposte sulla qualità specifica di ogni singolo prodotto alimentare preimballato.
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