
Uva da tavola: l’etichetta come strumento di riconoscibilità, tracciabilità e valore sullo scaffale
Ottobre 5, 2026Il settore degli imballaggi è entrato in una nuova fase con il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, dedicato all’obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggio.
Il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 ed è entrato in vigore l’8 agosto 2026.
Tra gli ambiti interessati c’è anche quello degli imballaggi utilizzati per i prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, con una disposizione particolarmente rilevante per le confezioni di peso inferiore a 1,5 kg.
Per le aziende della filiera diventa quindi importante comprendere quali imballaggi sono interessati, quali requisiti devono rispettare e quale ruolo può avere l’etichettatura all’interno di un progetto di packaging sempre più orientato alla sostenibilità.
Cosa prevede il Decreto Imballaggi 2026
Il Decreto-Legge n. 143/2026 introduce nel Codice dell’Ambiente il nuovo articolo 226-quinquies, relativo all’obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio.
La norma stabilisce che alcune categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, nei formati e per gli utilizzi consentiti dal Regolamento europeo PPWR, qualora siano certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o secondo standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Tra le categorie previste rientrano:
- gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- specifiche confezioni monouso per porzioni individuali di condimenti nei settori interessati;
- determinati imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo.
Il provvedimento, quindi, non riguarda genericamente “tutti gli imballaggi”, ma individua specifiche categorie e specifici utilizzi.
Cosa cambia per l’ortofrutta
Per il settore ortofrutticolo il riferimento più significativo riguarda gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
Per queste soluzioni, l’immissione per la prima volta sul mercato nazionale è subordinata al rispetto dei requisiti di biodegradabilità e compostabilità previsti dalla norma.
In particolare, il decreto richiama:
UNI EN 13432
lo standard europeo di riferimento per la compostabilità degli imballaggi;
certificazione da parte di organismi accreditati
necessaria per attestare la conformità alle caratteristiche richieste;
standard equivalenti riconosciuti a livello europeo
che possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal provvedimento.
Per le aziende ortofrutticole questo significa che la scelta del packaging dovrà essere accompagnata da una verifica puntuale delle caratteristiche tecniche e della documentazione disponibile.
Decreto Imballaggi e PPWR: due normative da leggere insieme
Il nuovo decreto italiano si inserisce nel più ampio percorso europeo introdotto dal PPWR – Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Il decreto nazionale richiama infatti espressamente il regolamento europeo e consente l’immissione sul mercato delle categorie interessate soltanto nei formati e per gli utilizzi consentiti dal PPWR.
L’obiettivo è quindi inserire le nuove disposizioni nazionali all’interno del quadro europeo in evoluzione.
Per le aziende significa che la valutazione del packaging non può più limitarsi alla scelta del contenitore: occorre considerare materiali, certificazioni, destinazione d’uso e gestione a fine vita.
E le etichette?
È importante fare una distinzione.
Il Decreto-Legge 143/2026 introduce requisiti di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. Non stabilisce un obbligo generale secondo cui tutte le etichette applicate agli imballaggi debbano essere compostabili.
L’etichetta, tuttavia, può diventare un componente importante all’interno della progettazione complessiva del packaging.
Quando un’azienda sceglie un imballaggio compostabile, è quindi opportuno valutare anche gli elementi che vengono applicati sulla confezione, compresa l’etichetta, verificandone le caratteristiche e la compatibilità con il progetto.
In altre parole:
la certificazione di un’etichetta non rende automaticamente compostabile l’intero imballaggio, così come un packaging compostabile non rende automaticamente compostabile ogni suo componente.
La conformità deve essere valutata in relazione alla specifica soluzione di packaging.
Carby Label®: etichette certificate OK compost Industrial
È proprio in questo scenario che assume particolare interesse il percorso di sostenibilità sviluppato da Carby Label®.
L’azienda dispone di etichette certificate OK compost Industrial S2387 da TÜV Austria Italia.
La certificazione riguarda l’intera struttura dell’etichetta, comprendendo frontale, adesivo e inchiostri, attestandone la compostabilità in impianti industriali.
Si tratta di una soluzione particolarmente interessante per i progetti nei quali anche l’etichettatura deve essere coerente con un packaging orientato alla compostabilità.
È però importante sottolineare che la certificazione dell’etichetta non equivale automaticamente alla certificazione dell’intero imballaggio: la conformità deve essere verificata considerando la specifica soluzione completa.
Perché la certificazione dell’etichetta può fare la differenza
In un progetto di packaging compostabile, l’etichetta non dovrebbe essere considerata come un elemento aggiunto soltanto alla fine.
Materiale, adesivo, inchiostri e modalità di applicazione possono diventare parte della valutazione complessiva.
Una soluzione certificata come compostabile permette quindi di affrontare il progetto con maggiore coerenza, soprattutto quando l’obiettivo è sviluppare un sistema nel quale i diversi componenti siano progettati tenendo conto del loro fine vita.
Il progetto Carby Green nasce proprio con questo approccio e comprende diverse soluzioni di etichettatura sostenibile, tra cui materiali riciclati, materiali da fonti alternative e soluzioni compostabili.
Non solo compostabilità: cosa devono verificare le aziende
Il nuovo quadro normativo suggerisce alle aziende della filiera di iniziare a mappare le proprie soluzioni di packaging.
Alcune domande possono essere un buon punto di partenza:
Quali imballaggi utilizziamo?
È utile classificare le diverse confezioni utilizzate per le varie referenze.
Quali sono gli imballaggi in plastica monouso?
Occorre individuare quelli che potrebbero rientrare nelle categorie interessate dal decreto.
Quali confezioni contengono meno di 1,5 kg?
Per l’ortofrutta fresca preconfezionata questo rappresenta uno degli elementi centrali della disposizione.
Quali certificazioni possiedono i nostri imballaggi?
La documentazione tecnica del packaging e delle sue componenti diventa sempre più importante.
Quale etichetta utilizziamo?
È opportuno verificare materiale, adesivo, inchiostri, modalità di applicazione e caratteristiche dichiarate.
Le informazioni comunicate sono corrette?
Il decreto prevede infatti sanzioni anche in presenza di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.
Sanzioni: attenzione alle dichiarazioni di conformità
Il nuovo articolo 261 del Codice dell’Ambiente prevede, per la violazione delle disposizioni sull’obbligo di compostabilità, una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.
La sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo quando il valore dei quantitativi di imballaggi interessati supera il 10% del fatturato del trasgressore.
La norma specifica inoltre che la violazione può riguardare anche l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.
Un aspetto importante: il regime sanzionatorio previsto da questa disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2030. L’obbligo di compostabilità, invece, opera già dall’entrata in vigore del decreto per le categorie interessate.
Il ruolo dell’etichettatura nel nuovo packaging
Per un etichettificio specializzato nell’ortofrutta, l’evoluzione normativa rappresenta anche un’opportunità per ripensare il ruolo dell’etichetta.
L’etichetta deve continuare a garantire:
- leggibilità;
- adesione;
- qualità di stampa;
- resistenza all’umidità;
- resistenza alle basse temperature;
- riconoscibilità del prodotto;
- corretta comunicazione delle informazioni.
Ma può anche essere progettata in modo coerente con un packaging che punta a caratteristiche ambientali specifiche.
Per questo non esiste una soluzione unica valida per ogni prodotto: etichetta, adesivo, confezione e modalità di utilizzo devono essere valutati in relazione allo specifico progetto.
Un aggiornamento sull’iter del Decreto Imballaggi
Nel frattempo, il provvedimento ha proseguito il proprio iter parlamentare.
Il Senato aveva approvato il disegno di legge di conversione il 23 settembre 2026. Il 1° ottobre 2026 la Camera lo ha approvato definitivamente, con modificazioni rispetto al testo originario del decreto; al momento della redazione di questo articolo, il testo risultava ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge di conversione.
Per questo motivo è opportuno distinguere tra il Decreto-Legge attualmente entrato in vigore e le modifiche contenute nella legge di conversione, che diventeranno operative secondo quanto previsto dalla relativa pubblicazione.




